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   Pagine della redazione: il testamento biologico__________________________ Riduci

Testamento biologico e eutanasia

 

 

Il fatto che la comune accezione di “testamento biologico” riguardi i trattamenti di fine vita e quindi assai spesso comporti decisioni su terapie che, una volta rimosse, provocano indirettamente la morte della persona che da tali trattamenti è tenuta artificialmente in vita, comporta che il confine tra il non interferire con una morte “naturale” ed il provocare una morte “artificiale” possa essere particolarmente sottile. Abbiamo già detto che il concetto stesso di morte naturale, in un contesto nel quale la tecnologia è in grado di trattare situazioni che fino a qualche anno fa potevano sembrare al di là di ogni umano limite, va diventando sempre più sfumato.

 

Questo fa sì che alcuni temano che il riconoscimento legislativo della validità di un testamento biologico possa essere una apertura alla pratica dell'eutanasia. Il timore, da parte di coloro che ritengono la vita come un bene assolutamente non disponibile, è tutt'altro che peregrino se si considerano le posizioni che vengono espresse da più parti e ancor più se si esaminano alcuni dei modelli proposti per la stesura del testamento biologico da parte di associazioni militanti su questi temi.

 

 

Alcuni dei modelli proposti infatti non si limitano ad indicare quali trattamenti sono ritenuti accettabili in condizioni di fine vita ma piuttosto propongono una visione del valore della vita che contrasta con i principi morali di almeno una parte della società (la vita ha valore solo se consente una esistenza razionale oppure una normale vita di relazione) e certamente con il principio della non disponibilità della vita umana , e si spingono a chiedere per se stessi l'eutanasia “Nella prospettiva, inoltre, di un'auspicata depenalizzazione, anche nel nostro paese” (ADUC), o anche a richiedere che “Nel caso in cui anche la sospensione di ogni trattamento terapeutico non determini la mia morte, chiedo mi venga praticato il trattamento eutanasico nel modo che sarà ritenuto opportuno per una buona morte” (exit-italia), di fatto dichiarando che lo scopo del testamento non è quello di evitare futili ed artificiali prolungamenti di una vita che volge al suo naturale termine (accanimento terapeutico) ma piuttosto quello di porre fine alla vita qualora essa non sia più conforme ad giudizio di valore precostituito (eutanasia).

 

 

Questo tentativo di introdurre una cultura dell'eutanasia concepita come pratica non solo auspicata, ma in qualche modo prescritta da un testamento biologico è inquietante per larghi strati di popolazione, e non stupisce quindi che si venga a creare una diffidenza per qualsiasi progetto legato alla legalizzazione delle direttive anticipate.

 

 

Lo stesso Sen. Ignazio Marino, autore e primo firmatario del ddl presentato il 28 Aprile 2008 sul testamento biologico, non perde occasione per prendere le distanze da questa possibile deriva, cosciente della diffidenza che si viene a creare grazie alla confusione tra i due temi: “Tengo a puntualizzare che non si sta discutendo né di legalizzare l'eutanasia, né di autorizzare il suicidio assistito. In nessun modo i disegni di legge all'esame del Parlamento permettono aperture su questi temi ed io mi opporrei fermamente se si verificasse tale eventualità. Sono infatti contrario ad ogni forma di eutanasia” (Avvenire, 16/11/2007).

 

 

Del resto, al di là di possibili individuali interpretazioni, dell'ovvia indeterminatezza dei confini che separano situazioni di tale complessità, ed addirittura di possibili usi strumentali, il fatto che il tema dell'accanimento terapeutico (ed i suoi riflessi sul testamento biologico) sia ben distinto da quello dell'eutanasia è ben chiaro.

 

 

La SIAARTI afferma “la limitazione di trattamenti intensivi non va confusa con l'eutanasia che consiste, invece, in accordo con tutta la più recente riflessione bioetica, nella soppressione intenzionale di una vita umana, su richiesta o meno da parte del malato stesso” , riprendendo il modo letterale la definizione dell'Associazione Medica Mondiale.

 

 

Tutti gli organismi ed i documenti che a vario titolo abbiamo citato nell'esaminare le definizioni di accanimento terapeutico si preoccupano di tenere ben distinta da esso l'eutanasia; così la FNOMCeO nel Codice di Deontologia Medica che all'art. 16 prescrive l'astensione dall'accanimento diagnostico e terapeutico, all'art. 17 dispone il divieto di eutanasia; la Chiesa Cattolica accetta il rifiuto dell'accanimento terapeutico al paragrafo 2278 del Catechismo, dopo aver specificato l'immoralità dell'eutanasia al paragrafo 2277.

 

Il Comitato di Bioetica sottolinea l'impossibilità di ricomprendere negli atti tutelati dal testamento biologico quelli in contraddizione con il diritto positivo (principio di indisponibilità della vita), con le norme di buona pratica clinica e con la deontologia medica (Dichiarazioni anticipate trattamento - 2003) escludendo in modo esplicito il diritto all'eutanasia.

 
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