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   Pagine della redazione: il testamento biologico___________________________ Riduci

I problemi

 


 Ad una prima e superficiale valutazione i concetti sopra espressi sembrano poter dare adito ad assai poca controversia: acclarato il principio di autodeterminazione, sembra pertanto del tutto ovvio pensare che anche chi non può esprimere una scelta ne debba godere. Se la libertà individuale è un bene supremo, caratteristico dell'Uomo e come tale da rispettare ogni volta sia possibile, sembra del tutto naturale che alla libera espressione delle proprie scelte individuali debba essere garantito pari rispetto.
 

Cercando, però, di approfondire la riflessione emergono una serie di aspetti etici, filosofici e giuridici che impediscono di arrivare ad una soluzione semplice e universalmente condivisibile del problema del rispetto della volontà individuale in casi in cui questa non possa essere espressa.

 

Siamo abituati a prendere decisioni tutti i giorni e ben sappiamo come ogni singola decisione sia il frutto di una complessa serie di elementi che comprendono sia fattori personali di chi deve decidere (interessi, filosofia, cultura generale e bagaglio di conoscenze specifico di ciascuno) sia fattori legati alla contingenza del momento in cui la decisione deve essere presa. Ognuno di noi potrà aver sperimentato come in particolari momenti della nostra vita sembri assolutamente logico fare qualcosa alla quale ci siamo opposti per anni in buona coscienza: differenti condizioni contingenti possono indurci ad esaminare un problema sotto una angolazione del tutto nuova ed inaspettata. Come possiamo quindi essere certi che chi, in condizioni normali, ha stabilito che sia meglio morire che subire una certa terapia, al momento poi di trovarsi in situazioni del tutto diverse non avrebbe potuto cambiare idea?

 

Sappiamo inoltre che ogni decisione dipende in modo strettissimo dal tipo di informazioni che si possiede su quell'argomento e da come siamo stati in grado di comprenderle. Come possiamo quindi sapere se una direttiva anticipata sia stata effettivamente stilata dopo una informazione esauriente o non piuttosto dopo una informativa carente o, peggio fuorviante o condizionante? Si pone quindi il problema dell'attualità e della consapevolezza della volontà di chi ha stilato una direttiva anticipata in precedenza, magari molti anni prima, certamente in una condizione assai diversa da quella in cui la direttiva dovrebbe essere attuata.

 

Questi sono aspetti importanti che emergono ad una valutazione logica dell'argomento, ma se al piano logico sovrapponiamo anche un piano giuridico ci rendiamo conto di altri problemi: il principio dell'autodeterminazione, più volte citato come socialmente e giuridicamente acclarato, ha dei limiti? Lo stesso Codice Civile provvede a specificare meglio il dettato costituzionale con alcune limitazioni quando afferma che “gli atti di disposizione del proprio corpo non sono consentiti”(art. 5), e il Codice Penale con gli articoli 575, 579 e 580, che sanzionano rispettivamente l'omicidio, l'omicidio del consenziente e l'istigazione e l'aiuto al suicidio, tutelano in modo il principio di indisponibilità della vita umana, non solo quella altrui, ma anche quella propria.

 

Il problema dell'estensione e dei limiti del principio di autodeterminazione, e quindi della possibilità o meno di accettare o rifiutare le cure proposte, assume una particolare rilevanza quando prendiamo in considerazione le cure che sono in grado di mantenere in vita una persona che, senza di esse, morirebbe.

 

Si può facilmente immaginare come la complessità della questione mantenga attivo da anni un accanito dibattito bioetico. I giuristi vedono soprattutto gli aspetti formali del problema: che validità possono avere simili direttive anticipate, se l’ordinamento giuridico nel quale sono promosse non considera la vita alla stregua di un bene disponibile? I medici sono preoccupati che venga assicurata la compatibilità del testamento biologico con i loro doveri deontologici. I bioeticisti discutono, come abbiamo accennato, su fino a che punto sia estesa la sfera di insindacabile autodeterminazione del malato.

 

 

 
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